Sez. 5, Sentenza n. 20538 del 06/09/2013 (Rv. 628112 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenza derivante da cessione di azienda locata - Presupposti - Titolarità dell'azienda - Sufficienza - Diretta gestione da parte del cedente prima dell'affitto - Necessità - Esclusione - Mancata iscrizione del bene come strumentale in contabilità - Irrilevanza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di redditi diversi, ai sensi dell'art. 81, primo comma, lett. h), del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile "ratione temporis", tale categoria residuale, oltre ai profitti derivanti dall'affitto dell'azienda, ricomprende altresì la plusvalenza realizzata dall'imprenditore che venda l'azienda affittata, esigendo la norma solo la titolarità dell'azienda in capo al disponente e non anche la pregressa gestione diretta della stessa, prima dell'affitto, da parte del titolare; né è di ostacolo al citato presupposto soggettivo che il cedente abbia omesso l'iscrizione contabile del bene come strumentale nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro inventari.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. H CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)