Sez. 5, Sentenza n. 17820 del 21/08/2007 (Rv. 601266 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenza realizzata dall'imprenditore alienante l'unica azienda in precedenza affittata - Titolarità dell'azienda - Sufficienza - Diretta gestione da parte del titolare prima dell'affitto - Necessità - Esclusione - Applicazione a fattispecie già disciplinata dall'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
L'art. 81, primo comma lett. h), del d.P.R. n. 917 del 1986, ove comprende nella categoria residuale dei "redditi diversi", oltre ai profitti derivanti dall'affitto dell'azienda, anche la plusvalenza realizzata dallo "imprenditore" che venda l'unica azienda in precedenza affittata, altro non esige che la titolarità dell'azienda medesima, ossia la qualità occorrente per la concessione in godimento e poi l'alienazione di essa e, dunque, trova applicazione indipendentemente dalla circostanza che il titolare, prima dell'affitto, abbia o meno direttamente gestito l'impresa (nella specie una farmacia); tale principio è applicabile anche in riferimento al regime previsto dal previdente art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, che pure non faceva espressa menzione della cessione d'azienda, ma a casi di accertamento concreto ovvero a presunzioni di speculatività, trattandosi di norma che comunque appariva idonea a ricomprendere la tassazione di plusvalenze conseguite con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. H CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)