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Sez. L, Sentenza n. 9701 del 18/09/1991 (Rv. 473908 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozioni | Scelta del personale da parte del datore di lavoro - Motivazione - Obbligatorietà - Mancanza della relativa previsione collettiva - Irrilevanza - Funzione.
Stato
decisa il 1991-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473908-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozioni

Con riguardo al sistema di scelta del personale da promuovere alla qualifica superiore, ancorché le norme della contrattazione collettiva non lo abbiano previsto, l'obbligo da parte del datore di lavoro della motivazione nell'esternazione della procedura selettiva va desunto dall'applicabilità al rapporto contrattuale dei generali principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., atteso che la mancata menzione dell'obbligo di motivazione configura una lacuna della clausola del contratto collettivo destinata ad essere integrata dagli stessi principi, dai quali deriva l'obbligo del datore di lavoro di fornire la motivazione delle proprie scelte, allo scopo di consentire un controllo sulla validità delle stesse e la repressione di quelle illecite e irrazionali in coerenza con il principio della dignità sociale del lavoratore, tutelato dall'art. 41 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)