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Sez. L, Sentenza n. 11291 del 28/08/2000 (Rv. 539839 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI | Valutazione rimessa per regolamento o per contratto collettivo alla discrezionalità del datore di lavoro - Dovere di quest'ultimo di osservare le specifiche regole contrattuali e di essere imparziale nella stima comparativa degli aspiranti - Sussistenza - Violazione di tali doveri - Conseguente tutela del lavoratore escluso - Azione intesa ad invalidare gli atti datoriali ovvero denuncia dell'illecito contrattuale per conseguire il risarcimento del danno - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539839-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI

Con riguardo alla scelta dei dipendenti da promuovere alla qualifica superiore, la circostanza che le norme della contrattazione collettiva o regolamentari, dopo aver imposto la considerazione di determinati requisiti, affidino alla discrezionalità del datore di lavoro la concreta valutazione di alcuni di essi, non esclude che tale potere discrezionale si inserisca nell'ambito del rapporto contrattuale quale oggetto di una prestazione dovuta, e resta regolato dai generali principi di correttezza e di buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 cod. civ., implicanti, in particolare, l'imparzialità della stima comparativa degli aspiranti alla promozione; conseguentemente, la suddetta scelta deve tradursi in atti motivati del datore di lavoro, al fine di consentire il controllo dell'osservanza sia delle specifiche regole contrattuali, sia dei suddetti principi generali, e che, a fronte della violazione delle une o degli altri, il dipendente, rimasto escluso dalla promozione, può tutelare giudizialmente i propri diritti mediante azione rivolta a sentire invalidare quegli atti, ovvero mediante denuncia dell'illecito contrattuale del datore di lavoro al fine di conseguire il risarcimento del danno subito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)