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Sez. 1, Sentenza n. 13160 del 14/12/1992 (Rv. 479996 - 01)

Conto corrente (contratto di) - Effetti dell'annotazione in conto - Crediti verso terzi | Accreditamento di rimesse su conto corrente bancario - Clausola "salvo buon fine" o " salvo incasso" - Mancata menzione nel contratto - Operatività presunta.
Stato
decisa il 1992-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479996-01

Conto corrente (contratto di) - Effetti dell'annotazione in conto - Crediti verso terzi

In tema di accreditamento di rimesse su conto corrente bancario, la clausola "salvo buon fine", o "salvo incasso", anche se non espressamente menzionata nel contratto, è, di regola, presunta, essendo prevista dal legislatore a tutela della banca ricevente, la quale, in esecuzione del mandato, è tenuta ad includere nel conto corrente di corrispondenza il credito del proprio cliente verso terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)