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Sez. 1, Sentenza n. 18118 del 27/11/2003 (Rv. 568499 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - EFFETTI DELL'ANNOTAZIONE IN CONTO - CREDITI VERSO TERZI | Assegno trasferito alla banca per l'incasso - Accreditamento dell'importo "salvo incasso" sul conto corrente del cliente - Operatività - Mancato soddisfacimento del credito portato dall'assegno da parte del terzo obbligato - Conseguenze - Eliminazione della partita dal conto ad opera della banca - Restituzione del titolo al correntista - Presunzione di clausola "salvo incasso" - Inoperatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568499-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - EFFETTI DELL'ANNOTAZIONE IN CONTO - CREDITI VERSO TERZI

Alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio contenuto nell'art. 1829 cod. civ., richiamato dal successivo art. 1857, secondo cui l'accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell'importo di un assegno trasferito alla banca per l'incasso deve ritenersi sempre effettuato "salvo incasso" (o "salvo buon fine", o "con riserva di verifica"), con la conseguenza che, se il credito portato dall'assegno non venga soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo. La predetta presunzione di clausola "salvo incasso" non opera soltanto allorquando risulti una contraria volontà delle parti che, ove l'inclusione nel conto corrente bancario avvenga mediante girata di un titolo di credito, può essere desunta non solo dal fatto che la girata medesima sia piena e non già per l'incasso, ma anche da altre circostanze di fatto, quale un inequivoco comportamento della banca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1857

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)