Sez. L, Sentenza n. 3040 del 10/09/1975 (Rv. 377128 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OGGETTO - RETRIBUZIONE - NOZIONE - SOMME DI DENARO PER CONCLUDERE VERTENZE SINDACALI - SOGGEZIONE ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OGGETTO - RETRIBUZIONE - NOZIONE - SOMME DI DENARO PER CONCLUDERE VERTENZE SINDACALI - SOGGEZIONE ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE.*
A norma dell'art 27, terzo comma, lettera a, n 4, tu 30 maggio 1955 n 797, nella retribuzione da computarsi ai fini della contribuzione assicurativa in favore di enti previdenziali e assistenziali, debbono essere comprese le somme corrisposte a titolo di gratificazione annuale o periodica ed escluse le gratificazioni e le elargizioni concesse una volta tanto al datore di lavoro, vale a dire le somme corrisposte non in adempimento dell'Obbligo di remunerare le prestazioni lavorative ma per pura causa di liberalita. Ed e incensurabile la valutazione del giudice del merito, il quale esclude la natura di atto di liberalita nella corresponsione una volta tanto di una somma al fine di concludere una vertenza sindacale, ritenendo cosi la somma stessa soggetta all'Obbligo contributivo. (V 1411/74, mass n 369494).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)