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Sez. L, Sentenza n. 1541 del 04/04/1978 (Rv. 390917 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - RETRIBUZIONE - PREMIO DI FEDELTA EX ART 29 CCNL PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI AGRARI - COMPUTABILITA.*
Stato
decisa il 1978-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390917-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - RETRIBUZIONE - PREMIO DI FEDELTA EX ART 29 CCNL PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI AGRARI - COMPUTABILITA.*

Costituisce retribuzione imponibile, ai fini delle contribuzioni previdenziali, tutto cio che, anche senza trovare riscontro in una specifica ed eseguita prestazione lavorativa, costituisce adempimento delle obbligazioni imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto, ed ha base nella causa del contratto che e necessariamente oneroso, con la sola esclusione - prevista dall'art 27 del DPR 30 maggio 1955 n 797 - delle gratificazioni ed elargizioni concesse una volta tanto dal datore di lavoro. Pertanto, rientra nella retribuzione imponibile il "premio di fedelta" obbligatoriamente corrisposto ai dipendenti dei consorzi agrari, a norma dell'art 29 del contratto collettivo di categoria, dopo venticinque anni di ininterrotto servizio per compensare la prestazione, lunga e continua, dell'attivita lavorativa. (V 3040/75, mass n 377128).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)