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Sez. U, Ordinanza n. 3027 del 01/03/2002 (Rv. 552723 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Enti assistenziali - Natura pubblicistica o privatistica - Criteri distintivi - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552723-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

A seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 (la cui legittimità risulta sancita dalla sentenza n.466 del 1990 della Corte costituzionale), alle istituzioni assistenziali regionali ed infraregionali va riconosciuta natura privatistica qualora ne risulti accertato, alternativamente, il carattere associativo, quello di istituzione promossa ed amministrata da privati, l'ispirazione religiosa, ovvero qualora ricorrano, congiuntamente, le circostanze 1) che l'atto costitutivo (o la tavola di fondazione) sia posto in essere da privati; 2) che disposizioni statutarie prescrivano la designazione da parte di associazioni o soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante; 3) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi o trasformazioni della stessa, ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale. Ne consegue che all'Ospizio "beneficio Madonna delle Grazie" di Galatina va riconosciuto il carattere di istituzione di assistenza e beneficenza con personalità giuridica di diritto privato, attesa la riconducibilità all'iniziativa privata della sua nascita, della relativa disciplina e dei finanziamenti ricevuti, così che le controversie inerenti ai rapporti di lavoro con i dipendenti devono ritenersi devolute alla competenza giurisdizionale dell'AGO.

Riferimenti normativi: DPCM 16/02/1990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)