Sez. 3, Sentenza n. 2207 del 03/04/1980 (Rv. 405876 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO -LEGGE N 2 DEL 1979 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - APPLICAZIONE NELLE CONTROVERSIE PENDENTI - CARATTERE IMMEDIATO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO -LEGGE N 2 DEL 1979 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - APPLICAZIONE NELLE CONTROVERSIE PENDENTI - CARATTERE IMMEDIATO.*
In tema di riscatto di fondo rustico, a norma dell'art 8 quinto comma, della legge 26 maggio 1965 n 590, la successiva legge 8 gennaio 1979 n 2 - la quale, in ordine al versamento del prezzo da parte del riscattante, prevede l'applicabilita della stessa disciplina relativa alla prelazione, di cui al sesto comma dello art 8 citato, e la decorrenza del relativo termine dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto ovvero, se sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosca il diritto di riscatto - costituisce interpretazione autentica della predetta legge n 590 del 1965 e trova immediata applicazione nelle controversie ancora pendenti. (Conf 5127/79, mass n 401762; (Conf 5002/79, mass n 401661; (Conf 4801/79, mass n 401403; (Conf 2490/79, mass n 398811).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)