Sez. 3, Sentenza n. 4289 del 05/07/1980 (Rv. 408153 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA.*
Per effetto dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1979 n 2, con la quale e stata data l'interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965 n 590, con la modificazioni e le integrazioni di cui alla legge 14 agosto 1971 n 817, il termine per il pagamento del prezzo del riscatto del fondo, da parte del coltivatore, decorre dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente (retrattato) o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto; oppure, ove sorga contestazione, decorre dal passaggio in giudicato dalla sentenza che riconosca il diritto stesso. (V 2664/80, mass n 406426; (V 2397/80, mass n 406106; (V 2207/80, mass n 405876; (V 2117/80, mass n 405776).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)