Sez. 2, Ordinanza n. 309 del 04/02/1974 Cc. (dep. 31/05/1974) Rv. 127030 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORI - MOTIVAZIONE - SEMPLICE GENERICO RICHIAMO ALLA GRAVITA DEL REATO - MOTIVAZIONE APPARENTE - NULLITA DEL MANDATO O DELL'ORDINE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORI - MOTIVAZIONE - SEMPLICE GENERICO RICHIAMO ALLA GRAVITA DEL REATO - MOTIVAZIONE APPARENTE - NULLITA DEL MANDATO O DELL'ORDINE.*
Il giudice o il pubblico ministero, nell'emettere rispettivamente il mandato o l'ordine di cattura, non puo richiamarsi vagamente alla sussistenza di indizi di colpevolezza, ma deve indicare, sia pure sinteticamente, gli indizi presi in considerazione per privare il cittadino della liberta personale, al fine di non eludere quella possibilita di controllo cui l'Obbligo della motivazione e diretto. Pertanto, la generica menzione della gravita del reato costituisce motivazione meramente apparente del mandato o dell'ordine, che non permette di percepire in alcun modo gli elementi presi in considerazione dal decidente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)