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Sez. L, Sentenza n. 10064 del 01/08/2000 (Rv. 539013 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Subordinazione - Assoggettamento alle direttive datoriali mediante altra persona - Condizioni - Medico "frequentatore di reparto ospedaliero" - Assoggettamento al potere direttivo del solo primario del reparto in assenza di specifica volontà dell'ospedale di esercitare poteri direttivi e organizzativi nei confronti del medico - Rapporto di lavoro subordinato con l'ospedale - Configurabilità - Esclusione - Conoscenza da parte della direzione ospedaliera della "frequentazione" del reparto da parte del medico - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539013-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

L'assoggettamento alle direttive datoriali, che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, può materialmente esprimersi mediante persona diversa dal datore di lavoro solo ove questa, per espresso specifico incarico o per la stessa natura delle sue mansioni, esprima la volontà del datore di lavoro. Pertanto, non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato fra un ente ospedaliero (nella specie, Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù") ed un medico, che frequenti volontariamente un reparto dell'ospedale sotto la direzione del primario, ove non sia provata la volontà dell'ente di esercitare, attraverso lo stesso primario, il proprio potere direttivo, organizzativo e disciplinare nei confronti del suddetto medico, senza che rilevi, ai fini della subordinazione, la mera conoscenza, da parte dello stesso ente ospedaliero, del fatto che il medico frequenti il reparto seguendo le indicazioni direttive e organizzative del primario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)