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Sez. 1, Sentenza n. 339 del 27/03/1982 (Rv. 419742 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - DISCIPLINA EX ART. 142 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419742-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - DISCIPLINA EX ART. 142 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

La validità della notificazione a persona residente all'estero, effettuata a norma dell'art. 142 cod. proc. civ., postula, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2 febbraio 1978 (e poi dell'art. 9 della legge 6 febbraio 1981 n. 42, modificativo del testo dell'art. 142 cod. proc. civ.), che l'istante deduca e dimostri l'impossibilità di eseguire la notificazione medesima alla stregua delle convenzioni internazionali applicabili alla controversia (ovvero, in Mancanza, secondo la convenzione dell'Aja, resa esecutiva in Italia con legge 3 gennaio 1957 n. 4) e con le modalità previste dal d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200 (nuove Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/03/1954, Legge 03/01/1957 num. 4, DPR 05/01/1967 num. 200 CORTE COST., Legge 06/02/1981 num. 42 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)