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Sez. 2, Sentenza n. 6502 del 30/11/1988 (Rv. 460821 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - NOTIFICA COL RITO DEGLI IRREPERIBILI - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460821-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - NOTIFICA COL RITO DEGLI IRREPERIBILI - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

La validità della notificazione a persona residente all'estero, effettuata a norma dell'art. 142 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge 6 febbraio 1981 n. 42), postula, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2 febbraio 1978 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 143 cod. proc. civ. - anch'esso nel testo anteriore alla citata riforma) che l'istante deduca e dimostri l'impossibilità di eseguire la notificazione medesima alla stregua delle convenzioni internazionali applicabili alla controversia e con le modalità previste dal d.P.R. n. 200 del 5 gennaio 1967. (Conf 339/82, mass n 419742).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 200 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)