Sez. 3, Sentenza n. 5699 del 22/12/1977 (Rv. 389215 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - COSA GIUDICATA SULLA QUALIFICAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - COSA GIUDICATA SULLA QUALIFICAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Anche sulle questioni di qualificazione giuridica si Forma il giudicato, qualora le parti non impugnino sul punto la decisione, svolgendo le proprie difese sul presupposto di quella qualificazione. Ne puo ritenersi l'Obbligo da parte del giudice d'appello - trattandosi di qualificazione giuridica - di esaminare d'ufficio la questione, in quanto i suoi poteri sono correlati ai motivi di impugnazione. (Conf 1834/74, mass n 370040).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)