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Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 21/06/1974 (Rv. 370040 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - QUESTIONI DI QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - AMMISSIBILITA - RIESAME DELLA QUESTIONE IN SEDE D'APPELLO - IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370040-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - QUESTIONI DI QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - AMMISSIBILITA - RIESAME DELLA QUESTIONE IN SEDE D'APPELLO - IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - NECESSITA.*

Anche sulle questioni di qualificazione giuridica di rapporti (nel caso, delegazione amministrativa intersoggettiva) si Forma il giudicato qualora le parti accettino sul punto la decisione, svolgendo le proprie difese nel presupposto di quella qualificazione ed omettendo di impugnare la decisione sul punto medesimo. Ne puo ritenersi che il giudice di appello - trattandosi di qualificazione giuridica - debba o possa esaminare d'ufficio la questione, in quanto i suoi poteri sono correlati ai motivi d'impugnazione, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum. Il detto giudice puo bensi dare alla domanda, anche d'ufficio, un fondamento giuridico diverso da quello esposto dalla parte (nei limiti del petitum), ma cio in quanto sia investito della questione di qualificazione, e non gia quando questa, risolta dai giudici di primo grado, non sia censurata in Sede d'impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)