Sez. 2, Sentenza n. 2857 del 11/10/1971 (Rv. 354076 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - ESISTENZA E GRAVITA DELLE MALATTIE - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO - INDIVIDUAZIONE DEL GRADO DELL'INVALIDITA PENSIONABILE - DISSENSO DAL PARERE DEL CONSULENTE TECNICO - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - ESISTENZA E GRAVITA DELLE MALATTIE - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO - INDIVIDUAZIONE DEL GRADO DELL'INVALIDITA PENSIONABILE - DISSENSO DAL PARERE DEL CONSULENTE TECNICO - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
Se e incensurabile il convincimento del giudice di merito circa la esistenza e la maggiore o minore gravita delle infermita dell'assicurato in ordine alla misura della loro incidenza causale nella riduzione della capacita di guadagno di costui, e se e vero che nell'accertamento del grado di invalidita pensionabile il giudice non e affatto vincolato dal parere espresso dal consulente tecnico, e tuttavia indispensabile che del suo convincimento e del suo dissenso da tale parere egli dia, nella sentenza, adeguata motivazione mediante l'indicazione, sia pure sintetica, degli elementi probatori e dei criteri di valutazione delle risultanze processuali e degli argomenti logici e giuridici dei quali si sia avvalso per pervenire alla decisione adottata. (V 631'71, mass n 350349).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)