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Sez. 2, Sentenza n. 631 del 08/03/1971 (Rv. 350349 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE ADEGUATA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350349-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE ADEGUATA - NECESSITA.*

Il giudice, pur non essendo vincolato dal parere e dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nella specie, in materia di accertamento del grado di riduzione della capacita di guadagno ai fini della domanda di pensione di invalidita), ha, qualora, intenda dissentirne, il preciso dovere di indicare gli elementi di cui si e avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si e fondato e che lo hanno indotto a pervenire a diversa conclusione, e cio in quanto solo in tale modo e possibile controllare l'iter logico della decisione adottata, risolvendosi, in caso contrario, l'omesso esame in omissione di motivazione su un punto decisivo e la inadeguata confutazione in vizio di motivazione, che rendono la sentenza censurabile in base al disposto dell'art 360 n 3 cod proc civ. (V 4060'69, mass n 344583' 1228'69, mass n 339845).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)