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Sez. 1, Sentenza n. 4971 del 19/05/1998 (Rv. 515557 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI | Aventi poteri di rappresentanza - Nomina - Delibera relativa - Vizio attinente alla stessa - Opponibilità ai terzi di buona fede - Limiti.
Stato
decisa il 1998-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515557-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI

Una volta attribuito - sia pure con delibera viziata - i poteri di rappresentanza ad un soggetto includenti capacità gestionali ed attuative delle decisioni assunte in sede collegiale, sono inopponibili ai terzi in buona fede le eventuali cause di nullità o annullabilità della delibera medesima. Più in particolare, il d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127, attuativo della direttiva CEE del 9 marzo 1968, n. 151, ha ampliato la tutela dei terzi nei confronti degli atti societari, introducendo il settimo comma dell'art. 2383 cod. civ., per cui le cause di annullabilità o di nullità della nomina degli amministratori non sono opponibili ai terzi in buona fede, una volta avvenuta la pubblicazione delle relative delibere sul Bollettino Ufficiale delle Società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383, DPR 29/12/1969 num. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)