Sez. 1, Sentenza n. 2664 del 23/06/1977 (Rv. 386334 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - IN GENERE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CLAUSOLA STATUTARIA DISPONENTE LA FIRMA CONGIUNTA DEGLI AMMINISTRATORI - OPPONIBILITA AL TERZO - CONDIZIONI.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - IN GENERE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CLAUSOLA STATUTARIA DISPONENTE LA FIRMA CONGIUNTA DEGLI AMMINISTRATORI - OPPONIBILITA AL TERZO - CONDIZIONI.*
Ai sensi degli artt 2383, 2384 e 2516 cod civ, anche dopo le modifiche introdotte dal DPR 29 dicembre 1969 n 1127, una societa cooperativa puo opporre al terzo la clausola statutaria che imponga la firma congiunta degli amministratori, al fine di farne derivare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto compiuto dal singolo amministratore, ove abbia assolto l'Onere di pubblicita della iscrizione dello statuto nei registri della cancelleria del tribunale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2516, DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 4, DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)