Sez. 3, Sentenza n. 2262 del 07/08/1973 (Rv. 365538 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - NOZIONE - LIQUIDAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - NOZIONE - LIQUIDAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La liquidazione del danno non patrimoniale, consistente nell'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del leso a seguito dell'offesa ricevuta, sfugge ad una precisa valutazione, per cui la Determinazione non puo che essere rimessa al giudice del merito, che dovra proporzionarla alla gravita del reato ed all'entita del patema d'animo sofferto dalla vittima; di conseguenza, quando il giudice del merito mostri di avere seguito i criteri predetti, ogni discussione sulla giustezza della misura in cui il danno stesso sia stato liquidato resta preclusa in Sede di legittimita. (Conf 2473/72, mass n 359945).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)