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Sez. 3, Sentenza n. 2473 del 18/07/1972 (Rv. 359945 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359945-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*

Il danno non patrimoniale, consistendo nell'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del leso in conseguenza dell'offesa ricevuta, sfugge, per il suo contenuto etico, ad una precisa valutazione e, quindi, la sua Determinazione e rimessa al criterio discrezionale del giudice di merito, che dovra solo proporzionarla alla gravita del reato ed all'entita del patema d'animo sofferto dalla vittima. (Conf 2810'69, mass n 342598).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)