Sez. 3, Sentenza n. 2473 del 18/07/1972 (Rv. 359945 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
Il danno non patrimoniale, consistendo nell'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del leso in conseguenza dell'offesa ricevuta, sfugge, per il suo contenuto etico, ad una precisa valutazione e, quindi, la sua Determinazione e rimessa al criterio discrezionale del giudice di merito, che dovra solo proporzionarla alla gravita del reato ed all'entita del patema d'animo sofferto dalla vittima. (Conf 2810'69, mass n 342598).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)