diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2967 del 10/11/1973 (Rv. 366626 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO - DOCUMENTI PRODOTTI DAL CONTRIBUENTE - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - CONDANNA DELLA PA ALLA RESTITUZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366626-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO - DOCUMENTI PRODOTTI DAL CONTRIBUENTE - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - CONDANNA DELLA PA ALLA RESTITUZIONE - AMMISSIBILITA.*

Dopo che sia stato definito il giudizio innanzi ad una commissione tributaria, anche in pendenza del termine per impugnare la relativa decisione, il contribuente ha il diritto di ottenere dall' amministrazione finanziaria la restituzione dei documenti da lui prodotti a sostegno del ricorso, sempre che la commissione non abbia disposto - ovviamente con provvedimento anteriore alla decisione - l'acquisizione dei documenti stessi agli Atti di ufficio e salvo il diritto dell' amministrazione di estrarne copia. La condanna della pa alla restituzione dei documenti alla parte non incontra alcun ostacolo nell'art 4 della legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato e.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)