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Sez. U, Sentenza n. 1945 del 05/07/1974 (Rv. 370175 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - ATTIVITA MATERIALI DELLA PA - DIVIETO DI CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE AD UN FACERE - LIMITI - ATTIVITA NON STRETTAMENTE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA.*
Stato
decisa il 1974-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370175-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - ATTIVITA MATERIALI DELLA PA - DIVIETO DI CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE AD UN FACERE - LIMITI - ATTIVITA NON STRETTAMENTE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA.*

Rispetto alle attivita materiali della pa il divieto, posto al giudice ordinario, di condannare l'amministrazione ad un facere, si applica solo nel caso che dette attivita si riconnettano ad un provvedimento volto ad attuare i fini istituzionali dell'ente, innestandosi nell'Esercizio di una tipica funzione amministrativa. Per quanto riguarda le attivita non strettamente connesse all'esecuzione di un'opera pubblica, ma da questa solamente occasionate, e necessario accertare in concreto se esse ricadano entro la sfera di attivita svolta iure imperii a tutela di un interesse pubblico, solo in tal caso sussistendo il divieto di condanna di cui innanzi. (V 2967'73, mass n 366626; 504'70, mass n 345535).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)