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Sez. 5 - , Sentenza n. 57108 del 15/10/2018 Cc. (dep. 18/12/2018) Rv. 274405 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI | Prodotti con marchio ritenuto contraffatto - Sequestro probatorio - Riesame - Verifica degli indici fattuali che rivelino nei beni sequestrati la contraffazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274405-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI

Nelle ipotesi di sequestro probatorio di prodotti recanti marchi contraffatti, il controllo del giudice del riesame deve necessariamente essere esteso alla verifica degli indici fattuali che rivelino nei beni sequestrati l'avvenuta contraffazione o alterazione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato che, in relazione agli indici di contraffazione, si era basato sul mero riferimento alle valutazioni della polizia giudiziaria che aveva effettuato il sequestro e alle operazioni svolte dal "general manager" per la protezione del "brand" contraffatto, senza che fosse neppure allegata la documentazione fotografica a riscontro della contraffazione stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 3, Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 517

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)