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Sez. 3, Sentenza n. 1145 del 27/04/2016 Cc. (dep. 11/01/2017) Rv. 268736 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Motivazione sulla concreta finalità probatoria perseguita per l'accertamento dei fatti - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268736-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

Il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, potendo farsi ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono. (Fattispecie di illecito spandimento su fondo agricolo delle acque di vegetazione derivanti dall'impresa olearia riferibile all'indagato, nella quale la Corte ha annullato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, il sequestro probatorio del corpo del reato costituito da un rimorchio agricolo adibito a contenitore di olio di oliva, dalla documentazione amministrativa ad esso riferita e dal terreno interessato dallo sversamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)