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Sez. 1, Sentenza n. 4833 del 25/10/1978 (Rv. 394530 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO - SOSTITUZIONE - NATURA DI TALI ATTI - NEGOZIO UNILATERALE - ACCETTAZIONE DELL'ASSICURATORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE DELL'ATTO ALL'ASSICURATORE - NATURA - REQUISITO DI EFFICACIA - PRESUPPOSTO - INEQUIVOCO INDIRIZZO DELL'ATTO DALL'ASSICURATO ALL'ASSICURATORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394530-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO - SOSTITUZIONE - NATURA DI TALI ATTI - NEGOZIO UNILATERALE - ACCETTAZIONE DELL'ASSICURATORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE DELL'ATTO ALL'ASSICURATORE - NATURA - REQUISITO DI EFFICACIA - PRESUPPOSTO - INEQUIVOCO INDIRIZZO DELL'ATTO DALL'ASSICURATO ALL'ASSICURATORE - SUFFICIENZA.*

La dichiarazione con la quale l'assicurato sulla vita, dopo la stipulazione del contratto ed ai sensi dell'art 1920 cod civ, designi o sostituisca il terzo beneficiario, integra un negozio unilaterale, che non richiede accettazione dell'assicuratore, tenuto a conformarvisi pedissequamente, ne e destinato a fondersi con la volonta del terzo di approfittarne. Pertanto, la "comunicazione" di tale dichiarazione all'assicuratore, prevista dalla citata norma, costituisce, in applicazione dei principi generali fissati dallo art 1334 cod civ in tema di Atti unilaterali, requisito d'efficacia, non di validita, il cui verificarsi non postula una spedizione diretta ed immediata dell'atto da parte del suo autore all'assicuratore, ma richiede soltanto che l'atto stesso sia stato a quest'ultimo inequivocamente indirizzato dall'assicurato, e sia poi concretamente giunto a sua conoscenza, ancorche su iniziativa di terzi e dopo la morte dell'assicurato medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1920

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)