Sez. L, Sentenza n. 6790 del 27/07/1996 (Rv. 498812 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Sanitario iscritto all'E.N.P.A.M. - Opzione per la conversione della pensione in capitale - Natura - Atto unilaterale - Accettazione da parte dell'ente - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Decesso dell'assicurato dopo l'opzione - Diritto degli eredi all'indennità - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
La facoltà degli iscritti all'E.N.P.A.M. di richiedere la liquidazione di un'indennità in sostituzione della pensione, si esercita alla stregua di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento del Fondo di previdenza a favore dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, approvato con D.M. 4 aprile 1985, mediante una dichiarazione dell'interessato, non rivestita di particolari formalità, la quale una volta giunta a conoscenza del destinatario determina per quest'ultimo il sorgere dell'obbligazione di questi di eseguire la prestazione facoltativa in luogo di quella originaria, senza che sia richiesta da parte del destinatario stesso alcuna accettazione. Ne consegue che la comunicazione all'E.N.P.A.M. della suddetta dichiarazione costituisce, secondo il principio fissato dall'art. 1334 del codice civile in tema di atti unilaterali, requisito non di validità ma di efficacia dell'atto, il cui verificarsi esige solo che l'atto stesso sia indirizzato all'ente e sia poi giunto a conoscenza di questo anche tramite l'intervento di terzi, senza che la morte dell'interessato, nel frattempo sopravvenuta, influisca sul diritto alla prestazione assicurativa, che è sorto nel momento in cui la dichiarazione venne emessa ed è quindi trasmesso agli eredi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., DM Sanità 04/04/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)