Sez. U, Sentenza n. 24215 del 18/11/2011 (Rv. 619469 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Decreto del tribunale - Reclamo avanti alla corte d'appello - Da parte di soggetti interessati - Procedimento - Decorrenza del termine - Dal deposito del provvedimento in cancelleria - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI
In tema di esdebitazione, il decreto con cui il tribunale decide sulla relativa istanza del debitore, ai sensi dell'art. 143 legge fall., è reclamabile avanti alla corte d'appello entro novanta giorni, decorrenti dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento, soltanto allorchè l'impugnativa sia proposta da soggetti che, per il richiamo previsto dalla citata norma all'art. 26 legge fall., siano definibili quali "altri interessati", cioè soggetti terzi che assumono di subire effetti pregiudizievoli indirettamente derivanti da detta pronuncia di natura decisoria.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 143 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)