Sez. 1, Sentenza n. 21864 del 25/10/2010 (Rv. 614440 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Procedimento - Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori non integralmente soddisfatti - Necessità - Applicazione dell'art.143 legge fall., a seguito della pronuncia n.181 del 2008 della Corte costituzionale - Domanda del debitore anteriore alla predetta pronuncia - Nullità del procedimento - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI
In tema di esdebitazione, istituto previsto dagli artt.142 a 144 della legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, la domanda con cui il debitore chiede di essere ammesso a tale beneficio va notificata, unitamente al decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 30 maggio 2008, n. 181, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 143 legge fall.; nè rileva la circostanza che detta pronuncia sia posteriore all'emanazione del decreto del tribunale di rigetto della domanda, trattandosi di sentenza additiva o manipolativa con cui, in sede di dichiarazione di illegittimità della norma, la Corte costituzionale ha enunciato, con effetti "ex tunc", valevoli per i rapporti ancora non esauriti, quella previsione la cui assenza ha giustificato la pronuncia stessa. (Principio affermato dalla S.C., in sede di cassazione con rinvio al tribunale, con riguardo a decreto della corte d'appello che non aveva rilevato d'ufficio la ritenuta nullità).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 143 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)