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Sez. 2, Sentenza n. 10434 del 21/10/1993 (Rv. 484018 - 01)

Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Sentenze | Sentenze di accertamento dell'avvenuto trasferimento di un immobile a mezzo di scrittura privata autenticata - Trascrivibilità - Esclusione - Trascrizione della scrittura privata - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484018-01

Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Sentenze

La sentenza che accoglie la domanda diretta ad accertare l'avvenuto trasferimento di un immobile a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata presuppone logicamente l'accertamento, con efficacia di giudicato, della autenticità della sottoscrizione di tali scritture e, pur non potendo, in se e per se considerata, essere trascritta, perché non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dalla legge ed a quelle, in particolare, di cui all'art. 2643 n. 14 cod. civ. (che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo), consente, pertanto, la trascrizione della scrittura privata, ai sensi dell'art. 2657 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)