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Sez. 2, Sentenza n. 4461 del 20/05/1997 (Rv. 504517 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Scrittura privata di compravendita - Domanda intesa ad ottenerne la trascrizione - Domanda di accertamento dell'autenticità delle relative sottoscrizioni - Carattere implicito - Sentenza di accertamento - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504517-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accoglie un'istanza la quale, pur non espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, quando la domanda stessa con particolare riguardo al "petitum" e alla "causa petendi" si trova in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite e non estende il diritto che l'attore ha inteso tutelare con l'azione proposta. Pertanto la domanda che sulla base di una scrittura privata di compravendita è intesa ad ottenere la trascrizione della stessa implica necessariamente quale mezzo al fine l'accertamento delle sottoscrizioni non autenticate, con la conseguenza che tale accertamento non è viziato da ultrapetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)