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Sez. 3, Sentenza n. 2401 del 19/08/1974 (Rv. 370790 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - CAUSA CONNESSA DI COMPETENZA DEL GIUDICE SUPERIORE - ATTRAZIONE O RIUNIONE - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTA DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1974-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370790-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - CAUSA CONNESSA DI COMPETENZA DEL GIUDICE SUPERIORE - ATTRAZIONE O RIUNIONE - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTA DEL GIUDICE.*

La Competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, fissata per relationem dall'art 645 cod proc civ rispetto al giudice che ha emesso il decreto o rispetto all'organo giudiziario al quale quegli appartiene, ha carattere funzionale ed inderogabile, e non e quindi modificabile per ragioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici di cui all'art 40 cod proc civ, sia che si tratti delle speciali ipotesi di connessione tra cause previste dagli artt 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione), 36 (cause riconvenzionali). Detto criterio di inderogabilita deve ritenersi operante sia che la situazione di connessione preesista alla emanazione del decreto ingiuntivo ed alla proposizione dell'opposizione, sia che essa insorga successivamente nel corso dello stesso giudizio di opposizione; per cui, quando sulla domanda principale, proposta dal richiedente il decreto, sia competente, comunque, il giudice adito, e sulla questione o causa connessa, da decidersi con efficacia di giudicato, sia competente per valore il giudice superiore, non puo ravvisarsi attrazione e riunione tra le due cause, conservando ciascuno dei due giudici la propria particolare Competenza, salva la potesta del giudice inferiore di sospendere eventualmente, secondo la norma dell'art 295 cod proc civ, la propria decisione sulla domanda principale, qualora ritenga che essa possa dipendere dalla pronuncia del giudice superiore. (V 1134'74, mass n 369123).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)