Sez. L, Sentenza n. 1134 del 22/04/1974 (Rv. 369123 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER LA SOLA RICONVENZIONALE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER LA SOLA RICONVENZIONALE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*
L'art 645 cod proc civ nel prescrivere che l'opposizione al decreto ingiuntivo deve proporsi davanti all'ufficio al quale appartiene il giudice che lo ha emesso, ha istituito una Competenza funzionale inderogabile, che non puo subire spostamenti per eventuale connessione, sia che si presenti nei termini dell'art 40 cod proc civ, che nei termini degli articoli 34, 35 e 36 dello stesso codice. Pertanto, ove dinanzi al giudice adito in Sede di opposizione venga proposta una domanda riconvenzionale eccedente i limiti della sua Competenza per valore, lo stesso giudice deve separare, a norma dell'art 36 cod proc civ, le due cause, trattenere quella che attiene al decreto opposto e dichiararsi incompetente in ordine alla riconvenzionale, salvo a disporre, ove del caso, la sospensione della causa relativa all'opposizione ai sensi dell'art 295 cod proc civ. (Conf 1788'72, mass n 358763; 1807'71, mass n 352322).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)