Sez. 1, Sentenza n. 6558 del 13/07/1994 (Rv. 487369 - 01)
Elezioni - Liste elettorali | Elettore dichiarato fallito - Cancellazione dalla lista - Pronunzia dichiarativa del fallimento - Passaggio in giudicato - Necessità - Esclusione.
Elezioni - Liste elettorali
In base all'art. 2, primo comma, lett. a) del d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, come modificato dalla legge 16 gennaio 1992 n. 15, ai fini della cancellazione dalle liste elettorali dell'elettore dichiarato fallito, non è necessario che la pronunzia dichiarativa del fallimento sia passata in giudicato, poiché la perdita del diritto di voto è collegata allo "stato di fallimento", che è determinato dalla sentenza dichiarativa dello stesso ed ha inizio dalla data di pubblicazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., DPR 20/03/1967 num. 223 art. 2 CORTE COST., Legge 16/01/1992 num. 15 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)