Sez. 1, Sentenza n. 4597 del 22/05/1997 (Rv. 504632 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Alla carica di sindaco - Collegamento con il regime dell'ineleggibilità a consigliere comunale - Difetto dell'elettorato attivo collegata alla dichiarazione di fallimento - Causa di ineleggibilità - Sussistenza - Mancata formale cancellazione dalle liste elettorali, non definitività della pronuncia di fallimento, o successivo venir meno della qualità di fallito - Rilevanza - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
È ineleggibile alla carica di sindaco (ed, a posteriori ne va dichiarata la decadenza) chi non goda del diritto di elettorato attivo, per il fatto di essere stato dichiarato fallito. Ciò discende dal combinato disposto dell'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in base al quale "...non può essere nominato sindaco chi è ineleggibile a consigliere comunale...", dell'art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154, secondo cui ".....è eleggibile a consigliere comunale l'elettore.....", e dell'art. 2, comma primo, lettera a) del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (come modificato), il quale, ricalcando l'art. 2 del T.U. 7 ottobre 1947, n. 1058, stabilisce che ".. non sono elettori coloro che sono stati dichiarati falliti, finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento...", e con ciò colloca la temporanea perdita del diritto di elettorato, nel novero delle "incapacità stabilite dalla legge", di cui al terzo comma dell'art. 50 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Nè possono spendere alcun rilievo contrario, al riguardo, la circostanza per cui l'eletto non risultasse, all'epoca dell'elezione, cancellato formalmente dalle liste elettorali (non avendo l'iscrizione - o la cancellazione - in tali liste natura costitutiva della qualità di elettore), o quella per cui la pronuncia dichiarativa del fallimento non fosse, a quella stessa epoca ancora definitiva, o per cui la condizione di fallito venga successivamente meno.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 6 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 1 CORTE COST., DPR 20/03/1967 num. 223 art. 2 CORTE COST., DPR 20/03/1967 num. 223 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)