Sez. 3, Ordinanza n. 15979 del 13/06/2008 (Rv. 603727 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Articolo 97, secondo comma, r.d. 10 settembre 1914 n.1326 - Sottoscrizione della decisione da parte di tutti i componenti l'organo deliberante - Norma regolamentare - Contrasto con un principio generale dell'ordinamento - Disapplicazione - Conseguenze - Deliberazione del Consiglio Notarile relativa a provvedimenti disciplinari sottoscritta soltanto dal presidente o dal segretario - Validità.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare nei riguardi dei notai, la norma contenuta nell'articolo 97, secondo comma, del r.d. 10 settembre 1914 n. 1326, secondo la quale la decisione del Consiglio Notarile in materia disciplinare è sottoscritta da tutti i membri intervenuti alla deliberazione, trovava giustificazione, avuto riguardo alla natura contenziosa del procedimento amministrativo, alla stregua del paradigma costituito dalla sentenza resa in sede giurisdizionale, per la quale la disciplina dell'epoca richiedeva appunto la completezza della sottoscrizione. Tale norma, avente natura regolamentare, dev'essere oggi disapplicata, ponendosi in contrasto con il principio generale dell'ordinamento vivente (articolo 132 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 8 agosto 1977 n.532) secondo cui le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte solamente dal presidente e dall'estensore, avuto riguardo ad evidenti esigenze di semplificazione nella formazione dell'atto ed alla funzione della sottoscrizione, la cui completezza non è volta a soddisfare né esigenze di tutela delle parti, né di corretto svolgimento del processo. Non è, pertanto, affetta da alcun vizio formale la deliberazione del Consiglio Notarile relativa a provvedimenti disciplinari che sia sottoscritta soltanto dal presidente e dal segretario.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 97 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)