Sez. 5, Sentenza n. 20032 del 30/09/2011 (Rv. 619267 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RITENUTE D'ACCONTO: COMPUTO | Divieto di prova testimoniale ex art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 - Ambito di applicazione - Dichiarazioni rese da terzi nella fase amministrativa - Applicabilità del divieto - Esclusione - Valore probatorio - Di mere informazioni - Configurabilità .
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RITENUTE D'ACCONTO: COMPUTO
In tema di contenzioso tributario, la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - secondo cui nel processo tributario "non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale" - in quanto limitativa dei poteri delle commissioni tributarie e non pure dei poteri degli organi amministrativi di verifica, disciplinati da altre disposizioni, vale soltanto per la diretta assunzione, da parte del giudice tributario, nel contraddittorio delle parti, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, ovverosia per quella narrazione che, in quanto richiedente la formulazione di specifici capitoli e la prestazione di un giuramento da parte del terzo assunto quale teste, acquista un particolare valore probatorio. Le dichiarazioni, invece, dei terzi raccolte dai verificatori, quand'anche nell'ambito di un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)