Sez. 5, Sentenza n. 7714 del 27/03/2013 (Rv. 626219 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Nuovi documenti - Produzione - Ammissibilità - Preclusione prevista dell'art. 345, comma terzo, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Documento contenente dichiarazioni di un terzo - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In materia di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all'art. 345, comma terzo, cod. proc. civ., potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado; né il documento contenente la dichiarazione di un terzo (nella specie, del portalettere che attesta di aver notificato gli avvisi di accertamento) è escluso come fonte di prova, non ostandovi il divieto di prova testimoniale di cui all'art. 7, comma quarto, del d.lgs. n. 546 cit., trattandosi di fonte di prova documentale, diversa da quella testimoniale sia in sé (in quanto "res" cartacea), sia per il diverso regime processuale (circoscritto al rispetto del principio del contraddittorio per la sua produzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)