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Sez. 1, Sentenza n. 20679 del 22/11/2012 (Rv. 624578 - 01)

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - DEMANIO PUBBLICO - ARCHEOLOGICO - MONUMENTI ED OPERE D'ANTICHITÀ | Occupazione di fondi a fini di ricerca archeologica - Liceità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624578-01

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - DEMANIO PUBBLICO - ARCHEOLOGICO - MONUMENTI ED OPERE D'ANTICHITÀ

L'occupazione a fini di ricerca archeologica costituisce attività lecita della P.A., diretta a realizzare l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico-artistico e alla promozione della cultura e della ricerca (art. 9 Cost.). Ne consegue la piena giustificazione tanto del sacrificio definitivo della proprietà (art. 56 legge n. 1089 del 1939), quanto della limitazione del suo uso e godimento (artt. 3 e 21 legge citata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1865 num. 2359 art. 68, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 21 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 56, Costituzione art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)