Sez. 1, Sentenza n. 12642 del 29/08/2002 (Rv. 557175 - 01)
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - DEMANIO PUBBLICO - ARCHEOLOGICO - MONUMENTI ED OPERE D'ANTICHITÀ | Occupazione a fini di ricerca archeologica - Danni alla proprietà - Fatto illecito - Configurabilità - Esclusione.
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - DEMANIO PUBBLICO - ARCHEOLOGICO - MONUMENTI ED OPERE D'ANTICHITÀ
Va escluso che nell'occupazione a fini archeologici, dalla quale il proprietario lamenti essere derivato un pregiudizio per i maggiori oneri derivanti da un contratto di appalto al proprietario committente di opere edilizie per il blocco del cantiere prima totale poi parziale, sia ravvisabile un fatto illecito dell'amministrazione, posto che il carattere demaniale degli immobili d'interesse archeologico rinvenuti comporta che la presenza sul luogo del personale soprintendentizio, lungi dal configurare un'indebita ingerenza in "alienum", è esercizio della facoltà inerente al diritto dominicale, anche pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1865 num. 2359 art. 68, Legge 22/10/1865 num. 2359 art. 70, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 43, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 44, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)