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Sez. 1, Sentenza n. 43236 del 05/10/2001 Ud. (dep. 30/11/2001) Rv. 220180 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Soggetto chiamato a prestare ufficio di interprete - Incompatibilità con la successiva prestazione dell'ufficio di testimone - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220180-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità ricompresa tra quelle previste dall'art.197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia (essendo questa da escludere in considerazione del carattere eccezionale delle norme che limitano la generale capacità a testimoniare prevista dalla legge) il disposto di cui all'art.144, comma 1, lett.d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 144 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 144 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)