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Sez. 1, Sentenza n. 3602 del 20/12/2007 Ud. (dep. 23/01/2008) Rv. 238371 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Soggetto chiamato a prestare ufficio di interprete - Successiva prestazione dell'ufficio di testimone - Incompatibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238371-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa dell'incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 144, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)