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Sez. L, Ordinanza n. 2634 del 04/02/2025 (Rv. 673715-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Prestazione integrativa della pensione - Diritto alla portabilità della posizione individuale - Presupposto - Cessazione dal lavoro prima della maturazione del diritto alla prestazione del Fondo complementare - Mancato incremento economico della prestazione pensionistica - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673715-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

Il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 252 del 2005 comporta - come confermato dalla previsione di cui all'art. 20, commi 5 e 6, del citato d.lgs. - il trasferimento dei contributi maturati verso un nuovo fondo (a cui si accede in relazione ad una nuova attività) per i soli dipendenti cessati prima di aver maturato il diritto alla pensione complementare, perché, dopo il pensionamento e il conseguimento della prestazione complementare, non residua più alcuna "posizione previdenziale individuale trasferibile" e, quindi, resta del tutto irrilevante il mancato incremento economico del trattamento pensionistico in virtù della prestazione integrativa.

Decreto Legge 05/12/2005 num. 252 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 05/12/2005 num. 252 art. 20 com. 5, Decreto Legge 05/12/2005 num. 252 art. 20 com. 6, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1469

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)