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Sez. U - , Sentenza n. 12209 del 14/04/2022 (Rv. 664415 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Fondi complementari preesistenti alla l. n. 421 del 1992 - Artt. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 e 14 del d.lgs. n. 252 del 2005 - Portabilità della posizione previdenziale individuale - Applicabilità - Caratteristiche strutturali - Irrilevanza - Rendimenti dei contributi - Computabilità.
Stato
decisa il 2022-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664415-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

In tema di previdenza complementare, il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale, previsto originariamente dall'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 ed oggi dall'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, comportante il trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il

medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e a prestazione definita, essendo comunque ravvisabile una posizione individuale di valore determinabile, la cui consistenza va parametrata ai contributi versati al fondo, compresi quelli datoriali, ed ai rendimenti provenienti dal loro impiego produttivo.

Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 10, Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 14 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2447

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)