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Sez. 5, Sentenza n. 24420 del 02/10/2008 (Rv. 604781 - 01)

NAVE - REGIME AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Imbarcazioni da diporto - Tassa di stazionamento - Riduzioni per vetustà e per essere le imbarcazioni a vela - Modalità di computo.
Stato
decisa il 2008-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604781-01

NAVE - REGIME AMMINISTRATIVO - IN GENERE

La tassa di stazionamento per le imbarcazioni, regolata dall'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è soggetta a riduzioni collegate sia alla vetustà dell'imbarcazione sia alla caratteristica di essere a vela, con motore ausiliario. La prima delle citate riduzioni è prevista nel comma secondo dell'art. in questione, sostituto anche con l'aggiunta di ulteriori commi prima dall' art. 13 della legge 5 maggio 1989 n. 17, e successivamente dall'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 151; l'altra riduzione, invece, è regolata dal comma terzo sempre dell'art. 17 citato e prevede che "la tassa di stazionamento calcolata come previsto dal comma 2 è ridotta alla metà". La tecnica legislativa adottata impone di considerare l'originario rinvio del comma terzo al comma secondo, dopo la modifica indicata, come riferito a tutti i commi che hanno sostituito quest'ultimo. Ne deriva che, ai fini dell'esatta determinazione della tassa di stazionamento, qualora ricorrano entrambe le ipotesi di riduzione, quella del comma terzo dovrà essere operata sull'importo del comma secondo, ridotto della percentuale per vetustà. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che aveva sommato la percentuale di vetustà, di cui al comma secondo - ter, a quella collegata all'essere l'imbarcazione a vela, di cui al comma terzo).

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1976 num. 51 art. 17 com. 1, Legge 05/05/1989 num. 171 art. 13, Legge 12/07/1991 num. 202 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)