Sez. 5, Sentenza n. 9195 del 09/04/2008 (Rv. 602460 - 01)
NAVE - REGIME AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Imbarcazioni da diporto - Imposta straordinaria ex d.l. n.384 del 1992 - Base di computo - Data di immatricolazione del natante - Rilevanza - Limiti.
NAVE - REGIME AMMINISTRATIVO - IN GENERE
L'imposta straordinaria sulle imbarcazioni da diporto, di cui all'art. 8 del d.l. n. 384 del 1992 (convertito in legge n. 438 del 1992), va calcolata moltiplicando la tassa di stazionamento, dovuta in base alla lunghezza ex art. 8 del d.l. n. 151 del 1991 (convertito in legge n. 202 del 1991), per i moltiplicatori previsti, prescindendo dalla data di immatricolazione del natante che viene in considerazione ai soli fini della successiva e differenziata riduzione dell'importo risultante dalla moltiplicazione, in ragione del risalire della suddetta data ad oltre cinque, dieci, o quindici anni.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 8, Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 202 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)