Sez. L - , Ordinanza n. 11859 del 12/04/2022 (Rv. 664346 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Trattenimento del richiedente asilo ex art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Domanda di protezione internazionale - Convalida - Competenza del Tribunale ordinario - Sussistenza - Ragioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 1 lett. C, Legge 13/04/2017 num. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)