diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13536 del 13/06/2014 (Rv. 631426 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Espulsione dello straniero - Proroga del trattenimento in pendenza di domanda di protezione internazionale - Competenza del tribunale e non del giudice di pace - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631426-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di immigrazione, spetta al tribunale, in composizione monocratica, e non al giudice di pace, la competenza a provvedere sulla convalida della proroga del trattenimento quando il cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale e sia già sottoposto a trattenimento in forza di una decisione dell'autorità amministrativa, adottata e convalidata prima del deposito della suddetta richiesta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)